Art. 10.

      1. Al primo comma dell'articolo 510 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora alla vendita abbia proceduto l'ufficiale giudi- ziario,

 

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questi procede alla corresponsione diretta del credito dichiarato dal creditore, ove il medesimo gliene faccia richiesta e dimostri di avere notificato al debitore la sua dichiarazione di credito, con l'avvertimento che, in mancanza di istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla data della notificazione, si procederà all'attribuzione diretta, comprovando altresì, con certificazione della cancelleria, la mancata presentazione di istanze in tale senso. In questo caso, dopo l'attribuzione l'ufficiale giudiziario rimette l'eventuale residuo e comunque gli atti al giudice dell'esecuzione per le declaratorie di competenza per la definizione del processo».